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Condizioni d’uso e di servizio

Oggetto del servizio

Il presente servizio è volto a consentire agli esercenti o agli enti di formazione, accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016, attraverso l’apposita applicazione web, di registrarsi al servizio ed offrire ai docenti la vendita dei beni o servizi previsti dall’art. 1, comma 121 della legge 107/2015 (Buona Scuola). I docenti hanno 500 euro da spendere per il loro aggiornamento professionale. Potranno utilizzarli per acquistare, fra l’altro, libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema, per l’iscrizione a corsi di laurea o master universitari, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Gli esercenti o gli enti di formazione potranno validare i buoni di spesa generati dai docenti. Il controvalore dei buoni validati sarà liquidato dalla società Consap per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca .

Eventuali questioni relative alla liquidazione delle somme dovute agli esercenti potranno essere rivolte direttamente alla citata società CONSAP, quale soggetto responsabile del pagamento.

Registrazione ed utilizzo del servizio

Per partecipare all’iniziativa Carta del Docente ed essere inserito nell’elenco degli esercizi commerciali o nell’elenco degli enti di formazione, accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016, presso i quali i buoni di spesa di cui al punto precedente possono essere utilizzati, l’esercente o l’ente di formazione deve registrarsi al presente servizio utilizzando le credenziali, già in suo possesso, fornite dall’Agenzie delle Entrate, seguendo le istruzioni riportate qui: https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/assistenza/index.asp?idFolder=471&idServ=1

L’esercente o l’ente di formazione prende atto ed accetta che il servizio lo identificherà, riconoscendogli accesso alle funzionalità di verifica, incasso e richiesta di liquidazione dei buono attraverso le citate credenziali e che, pertanto, chiunque entrasse fraudolentemente in possesso delle stesse potrà essere abilitato all’utilizzo del servizio medesimo al suo posto.

Al riguardo l’utente prende atto di essere stato informato dell’obbligo di tempestiva denuncia in ogni ipotesi di perdita di possesso delle citate credenziali al fine di consentirne il blocco immediato.

L’esercente o l’ente di formazione prende altresì atto che ai fini della liquidazione dei buoni validati dovrà disporre o dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica conforme alla disciplina vigente e che, in assenza, non potrà, in alcun modo, vedersi liquidare il valore dei buoni eventualmente incassati.

Incasso dei buono di spesa

L’esercente o l’ente di formazione prende atto che i buoni di spesa generati attraverso cartadeldocente.istruzione.it possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita, al solo docente il cui nome è riportato sui buoni medesimi, dei seguenti beni e servizi:

  1. libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  2. hardware e software;
  3. iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  4. iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  5. titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  6. titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  7. iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015(Buona Scuola).

È , pertanto, vietato incassare i buoni di spesa generati attraverso il servizio da un soggetto diverso rispetto al titolare del buono il cui nome è riportato sullo stesso e/o a fronte della vendita di beni o servizi diversi rispetto a quelli di cui alle lettere da a) a g) che precedono.

Gli acquisti non possono dunque, essere delegati ad altre persone e i buoni di spesa sono strettamente nominali. L’incasso dei buoni di spesa e la richiesta di liquidazione del relativo valore, previa fatturazione elettronica al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovrà avvenire in conformità alle istruzioni disponibili qui: https://cartadeldocente.istruzione.it/static/Linee%20Guida%20Fatturazione.pdf

Vigilanza e sanzioni

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca vigila sulla corretta applicazione da parte dell’esercente o dell’ente di formazione, delle regole che precedono nonché di quelle dettate nella disciplina vigente e, in caso di eventuali violazioni, provvede alla esclusione dell’esercente o ente di formazione, autore della violazione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Responsabilità del fornitore del servizio e dei fornitori dell’identità digitale

Il fornitore del servizio compirà ogni ragionevole sforzo per garantire il buon funzionamento dello stesso in maniera ininterrotta. La SOGEI (Società Generale d’ Informatica) garantisce il valore soglia del 98% per l’operatività dell’applicazione “cartadeldocente” attiva 7 giorni alla settimana h24.

I fornitori di Identità SPID garantiscono i livelli di servizio come riportato sui manuali operativi approvati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale):

Privacy

Il titolare del trattamento è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

I dati personali dell’esercente saranno trattati esclusivamente per consentirgli di accedere ed utilizzare il servizio in conformità a quanto riportato nell’apposita informativa al seguente link: https://cartadeldocente.istruzione.it/static/cartadeldocente_infoprivacy.pdf

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni, sarà applicabile la disciplina prevista dall’art.1della Legge 107/2015 e dal DPCM del 28 novembre 2016 disponibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/1/16A08470/sg

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